Certificazioni del Casellario
| INFORMAZIONI GENERALI |
Il certificato del casellario giudiziale consente di avere notizia delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona. Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
- Certificato generale: riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, sia in materia penale, sia civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile), previste dall'art. 24 DPR 313/2002 -testo unico sul casellario.
- Certificato penale: riporta solo i provvedimenti relativi a procedimenti penali già definiti previsti dall'art. 25 DPR 313/2002 - testo unico sul casellario.
- Certificato civile: riporta solo i provvedimenti relativi a procedimenti di natura civile previste dall'art. 26 DPR 313/2002 - testo unico sul casellario, quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile (perdita o la revoca della cittadinanza).
- Certificato carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile. Per i minori di 18 anni è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha competenza distrettuale (viene rilasciato anche per minori di 14 anni nel caso di incertezza sull’età).
- Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
- Visura: riporta tutti i precedenti penali, ma non ha valore certificativo, consente un controllo, da parte dell’interessato, sull’esattezza delle iscrizioni del casellario.
I suddetti certificati possono essere sostituti da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445 (autocertificazione) nel caso in cui debbano essere presentati ad una pubblica amministrazione, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini delle gare di appalto che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione
(circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 15.1.1998). Inoltre, il soggetto interessato può chiedere la sola visura delle iscrizioni del Casellario a proprio carico senza pagamento di alcun diritto. Si ricorda che I certificati del casellario giudiziale sono validi sei mesi dalla data del rilascio.
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| A CHI RIVOLGERSI |
Il certificato del Casellario Giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza del richiedente.
Presso Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale – Piano terra - Stanza 1 - Tel. 015 / 2452502, mentre il certificato dei carichi pendenti viene rilasciato dalla Procura della
Repubblica di residenza.
Orario: da Lunedì a Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Tanto le richieste di certificato quanto quelle di visura, possono essere consegnate, e le certificazioni, ritirate, da persona delegata dall’interessato, che dovrà comunque firmare la domanda personalmente, allegando copia del proprio documento di identità. Per la delega utilizzare il modello delega. Col riferimento al solo certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, questo deve essere richiesto e ritirato dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato (valgono le stesse prescrizioni alla delega degli altri casi).
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| DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
Tutti i certificati devono essere richiesti con domanda in carta libera firmata dall'interessato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale, allegando fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e i bolli per i diritti da acquistare in tabaccheria
per i certificati del casellario:
Generale e/o Civile
- 1 marca da bollo da 14,62 euro
- 1 marca per diritti da 3,54 – il certificato suddetto viene rilasciato dopo il 3° gg. lavorativo (per le richieste urgenti con ritiro del certificato a vista aggiungere una marca da 3,54)
Penale
- 1 marca per diritti da 3,54 euro per il ritiro dopo il 3° giorno lavorativo (per le richieste urgenti con ritiro del certificato a vista aggiungere una marca da 3,54)
Certificato Carichi Pendenti
- 1 marca per diritti da 3,54 – non è prevista l’urgenza – il certificato viene rilasciato dopo il sesto giorno lavorativo
Se la richiesta non viene presentata personalmente dall'interessato occorrono anche:
- domanda firmata dal richiedente con delega
- fotocopia del documento di identità del richiedente e del delegato
- marche da bollo
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono anche:
- fotocopia del documento di identità non scaduto
- busta affrancata per la restituzione
- marche da bollo
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
Sono esenti da bolli (14,62 euro) i certificati penali del casellario ad uso lavoro, per uso emigrazione, per iscrizione nelle liste del collocamento, per tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72.
I certificati penali ad uso adozione sono esenti sia da bolli che da diritti.
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| MODULI |
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